soluti retentio

loc. s. f. inv. vc. lat. (dir.) eccezione che il creditore può opporre al debitore che abbia adempiuto spontaneamente all’obbligazione, nei casi in cui la legge non gli conceda l’azione per ottenere l’adempimento stesso.
1854 [GRADITe 2007]
- Georg Friedrich Puchta, Corso delle istituzioni, trad. it. di A. Turchiarulo, vol. II, seconda edizione, Napoli, Tipografia all'insegna del Diogene, 1854, p. 223: "Così ogni obbligazione ha l’effetto della soluti retentio, ma non ogni soluti retentio si fonda sopra una obbligazione".
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 83.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 11/01/2021