sacratae leges

loc. s. f. pl. vc. lat. (dir.) nella Roma repubblicana, leggi emanate per tutelare la plebe e i suoi magistrati.
1842 [GRADITe 2007]
- Francesco Foramiti, Enciclopedia legale, ovvero Lessico ragionato, seconda edizione, tomo III, Venezia, Giuseppe Antonelli Ed., 1842, p. 238: "I Romani chiamavano leges sacratae, dice Grozio, le leggi, all’osservanza delle quali il popolo romano erasi egli stesso".
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 81.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 11/01/2021