prestatore d'opera
loc. s. m. (dir. lav.) nel rapporto di lavoro subordinato, chi lavora per conto di altri dietro retribuzione; tecnico, impiegato o operaio di un'industria.
1927
[GRADITe]
- Italia. Gran Consiglio del Fascismo,
Carta del lavoro. Testo approvato la sera del 21 aprile 1927 dal Gran Consiglio fascista sotto la presidenza di S.E. il Capo del Governo e Duce del Fascismo, Napoli, Pietrocola, 1927, XXIII dichiarazione [cit. da M. Carli, Giuseppe Bottai, Roma, Casa editrice Pinciana, 1928, p. 136]: "Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica, sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera per il tramite di detti uffici".
Cfr. Sanzio Balducci, Retrodatazioni lessicali italiane, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2002. La Carta del lavoro fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927.
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Scheda di redazione - 24/02/2021