perpetuatio jurisdictionis
loc. s. f. inv. vc. lat. (dir.) principio del diritto
processuale in base al quale nessun cambiamento può influire sul rapporto processuale una volta che questo si è validamente costituito.
1934
[GRADITe 2007]
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«Il foro italiano», LIX, 1934, p. 757: "uno degli effetti della perpetuatio
jurisdictionis per cui la competenza giurisdizionale è sottratta alle influenze dei mutamenti sopravvenuti".
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, p. 67.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 05/01/2021