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Statuto pisano, av. 1327 (pis.): "Et se lo conductore del cavallo viene contra l' alogagione, et non prendesse lo cavallo ch' elli avesse conducto: che elli sia tenuto et debbia dare allo logatore la meità de lo salario che dare li doverebbe se elli avesse preso lo cavallo...".
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Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare, 1342 (umbr.): "sì che non fossero da recevere dal locatore, coloro dei quagle seronno sute ei cavalgle overo ei mugle recevano e aggiano dal conducetore la stima contenuta êllo livro degl'ofitiagle predicte...".
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Scheda di redazione - TLIO - 25/12/2019