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Statuto suntuario di Lucca del 1362, 1362 (tosc.): "In della qual cena non si possa dare se non du' maniere di viande, in delle quali non s' intenda erbe o formaggio o giuncata o ricotto o salsiccie o carne salata o lingue vestite o inductali, le quali cose dare e uzare si possano a volontà dello spozo: alli quali servidori non si possa dare oltra, per vianda, che la metà di quel che conceduto è di mettere per tallieri tra du' homini".
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Scheda di redazione - TLIO - 22/04/2024