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Statuto dell'arte dei rigattieri e venditori di panni lini e lino di Firenze, 1357 (fior.): "Statuto et ordinato è che ciaschuno di questa arte debbia comandare a' suo' discepoli che dormino alle loro boteghe di nocte, che dopo il terço suono della campana non vadino ad alcune boteghe [...]. E se alcuno di tali giacitori, o maestro o discepolo che fosse, facesse alli usci o a finestre o a botegha d'alcuni della detta arte alcuna socçura o lordura, sian tenuti i Consoli di torre a quel cotale [...] soldi V di piccioli...".
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Scheda di redazione - TLIO - 22/06/2019