exequatur

s. m. inv. (vc. lat.) (dir.) concessione con cui uno Stato permetteva l’esecutività di atti ecclesiastici sul proprio territorio; donde anche riconoscimento e autorizzazione a svolgere le proprie funzioni concessi da uno stato a un’autorità straniera.
1586 [GRADITe 1748]
Cfr. A. Simone, Latinismi non adattati di ambito giuridico, in "AVSI", vol. II, 2019, pp. 50-51.
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AVSI - Archivio per il Vocabolario Storico Italiano - 24/02/2023