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Statuto della Corte dei Mercanti di Lucca, 1376 (tosc.): "Anco che niuno spetiale possa avere nè tenere nè vendere per sè, o mescolata con altra, crivellatura di pepe, nè polvere di sensamo, nè di cannella, alla pena soprascripta, la quale si debia partire come dicto è".
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Scheda di redazione - TLIO - 26/12/2019