- Martino Azpliqueta Navarro,
Manuale de' confessori, et penitenti [...] nuovamente tradotto di Spagnuolo in Italiano dal R. P. Fra Cola di Guglinisi dell'Ordine di San Francesco di Paula, Venezia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1569, p. 134: "Pare anchor che sia lecito il macinare ne' molini di acqua, o di vento, che macinano senza che molto l'huomo vi si occupi, et massimamente s'è in usanza, et i Prelati nol prohibiscono. Il contrario è del macinare, ne' centimoli per la molta occupatione, et fatica, che vi si richiede, salvo che per gran necessità".
- Antonio Lodovico Antinori,
Raccolta di memorie istoriche delle tre provincie degli Abbruzzi, tomo II, Napoli, presso Giuseppe Campo, 1782, p. 290: "E perchè si previdde, che non si sarebbero potuti da Guardie tener difesi i molini ad acqua, si diedero a fare dentro i centimoli, o siano molini a bestiami, da mettere in opera, quando la Compagnia avesse impedito l'uscire".
Cfr. Mario Piotti, Retrodatazioni di viaggio, in "Italiano LinguaDue", vol. V, n. 1, 2013, pp. 207- 242.
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Scheda di redazione - Firenze, Liceo Machiavelli - 04/06/2018
supervisore Francesca Cialdini - UniFI